Chi di noi non ha sentito parlare del Bonus del 110%? Telegiornale, banca o assicurazione propongono continuamente l’argomento, ma basta fare un rapido giro su internet per trovare migliaia di articoli specifici che però non riescono a rispondere in maniera semplice alle domande dei singoli interessati. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questo argomento così chiacchierato e di interesse comune.

Chi sono i soggetti beneficiari del bonus 110%?
• i condomìni (amministratori nella rappresentanza del condominio)
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni che possiedono un immobile al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio.
• gli istituti autonomi case popolari, per interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili assegnati ai propri soci
• gli enti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
• le associazioni e le società sportive dilettantistiche, esclusivamente per i lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quali sono gli interventi possibili? Quali sono le tempistiche?
La detrazione del 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021
riguarda gli interventi volti ad aumentare:
• efficienza energetica
• adozione di misure antisismiche sugli edifici
• impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nei successivi paragrafi prenderemo in esame ogni singolo punto descritto sopra e analizzeremo come devono essere effettuati i singoli interventi e la percentuale di bonus che ogni singolo interessato ha a disposizione.

 Riqualificazione energetica 
Il bonus è dedicato a coloro che vogliono aumentare l’efficienza energetica degli immobili. Per usufruire di tale agevolazione bisogna rispettare dei requisiti minimi di prestazione energetica fissati per legge volti a migliorare di almeno due classi energetiche lo stato attuale dell’immobile o, se ciò è impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, circostanza da dimostrare tramite attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
I principali interventi e i relativi importi massimi di spesa sono:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate riguardanti l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il bonus per il “cappotto termico” va calcolato su un importo massimo di spesa non superiore a:
o 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (“villette a schiera”)
o 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se non sono più di otto
o 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se sono più di otto.
sostituzione, nell’ambito di lavori sulle parti comuni degli edifici in condominio, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
o a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
o a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
o di microcogenerazione
o a collettori solari.

La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a:
o 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se non sono più di otto
o 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se sono più di otto.
sostituzione, in edifici unifamiliari o “villette a schiera”, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
o a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
o a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
o di microcogenerazione
o a collettori solari.
Inoltre, la detrazione del 110% si estende nei limiti di spesa previsti specificamente per ciascun tipo di intervento a tutte le altre opere di efficienza energetica ammesse all’eco-bonus tradizionale (come l’acquisto e posa di schermature solari nonché di finestre comprensive di infissi), se le stesse sono realizzate insieme ad almeno uno dei lavori “trainanti” indicati in precedenza (rifacimento del tetto, cappotto ecc).

Interventi antisismici
Nelle spese per gli interventi antisismici sono comprese la classificazione e la verifica sismica degli immobili, gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici e la riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe inferiore.
Deve trattarsi di edifici adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Dpcm 20 marzo 2003).
Viene garantita l’agevolazione al 110% anche in caso di “sismabonus acquisti”, cioè quando, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, si comprano unità immobiliari che sono state realizzate, in quelle stesse zone 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Qualora l’avente diritto al superbonus decida, per la cessione del credito a un’impresa di assicurazione e, contestualmente, stipuli una polizza contro il rischio di eventi calamitosi per immobili abitativi, i relativi premi saranno detraibili nella misura del 90%, anziché dell’ordinario 19%.

Impianti solari fotovoltaici
Detrazione del 110% anche per le spese d’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a condizione che avvenga insieme a uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico.
Il tetto di spesa è fissato a 48 mila euro, con l’ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, di “nuova costruzione” o di “ristrutturazione urbanistica”.

Ricarica di veicoli elettrici
L’ultima tipologia di interventi ammessi al super-bonus del 110% è l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica agevolati, ossia la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il super-bonus del 110% deve essere ripartito, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. È previsto che, nella dichiarazione dei redditi, il contribuente possa optare per una delle due seguenti soluzioni alternative:
• sotto forma di sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il quale, poi, lo recupera come credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, utilizzabile in compensazione tramite F24 e con facoltà di cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
• tramite cessione del credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, che, comunque, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Il credito d’imposta, per il quale non si applica la disposizione che vieta di compensare i crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, va usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la parte non utilizzata in un anno non può essere goduta negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

Le novità
L’eco-bonus potenziato è stato esteso alle seconde case, con possibilità, per ogni contribuente, di fruirne al massimo su due immobili; sono variati i tetti di spesa agevolabile, ora agganciati al numero delle unità che compongono l’edificio.

Scopri gli altri nostri articoli sul sito www.buzziassicurazioni.it e scopri le offerte dedicate a te sul nostro portale MyInsurer®. Rimaniamo a disposizione anche telefonicamente allo 010 565582 e tramite mail Info@buzziassicurazioni.it per eventuali chiarimenti o preventivi personalizzati.