Nel mondo delle assicurazioni, il dolo rappresenta un’azione intenzionale volta a causare un sinistro per ottenere un risarcimento fraudolento. La sua natura intenzionale lo rende incompatibile con i principi fondamentali dell’assicurazione, che si basano sulla copertura di eventi incerti e accidentali.
La natura aleatoria del contratto assicurativo
Il contratto di assicurazione si fonda sull’aleatorietà, ovvero sull’incertezza dell’evento futuro e dannoso (sinistro). L’assicuratore si assume il rischio di dover risarcire l’assicurato in caso di sinistro, mentre l’assicurato paga un premio per questa copertura.
Perché il dolo annulla l’aleatorietà
Il dolo, tuttavia, mina alla base il principio dell’aleatorietà. Se l’assicurato causa intenzionalmente il sinistro, l’evento non è più incerto, ma diventa una conseguenza diretta della sua volontà. In questo modo, il contratto assicurativo perde la sua funzione di copertura di un rischio futuro e incerto, trasformandosi in uno strumento di frode.
Motivi dell’esclusione del dolo dalle coperture assicurative
– Contrarietà all’ordine pubblico: L’assicurazione contro il dolo incentiverebbe comportamenti fraudolenti, minando la fiducia nel sistema assicurativo e nella società nel suo complesso.
– Assenza di rischio: Il dolo trasforma l’evento assicurato da incerto a certo, eliminando il rischio che l’assicuratore si assume.
– Equità: Sarebbe ingiusto far gravare sui premi degli altri assicurati i costi dei sinistri causati da comportamenti fraudolenti.
Eccezioni alla regola generale
Sebbene il dolo sia generalmente escluso dalle coperture assicurative, esistono alcune eccezioni:
– Responsabilità civile: In alcune polizze di responsabilità civile, l’assicuratore può coprire i danni causati da dolo di dipendenti o collaboratori dell’assicurato, a condizione che l’assicurato non abbia partecipato o acconsentito all’azione dolosa.
– Polizze vita: In alcuni casi, le polizze vita possono prevedere la copertura del suicidio dopo un certo periodo di tempo dalla stipula del contratto.
L’esclusione del dolo dalle coperture assicurative è una regola fondamentale per preservare l’integrità del sistema assicurativo e tutelare gli interessi di tutti gli assicurati. Le eccezioni a questa regola sono limitate e giustificate da specifiche esigenze di tutela.
Sappiamo tutti bene che l’assicurazione più diffusa in Italia è la RCA (acronimo di Responsabilità Civile Auto) e se si parla di RCA, non si può non parlare di attestato di rischio.
Ma Cos’è l’attestato di rischio?
È un documento che traccia la storia assicurativa negli ultimi cinque anni di un veicolo.
Cosa troviamo al suo interno?
Dov’è possibile consultarlo?
Dal 1° luglio 2015 è disponibile online sul sito della propria compagnia assicurativa, in un’area riservata dove l’assicurato può consultarlo in qualsiasi momento oppure tramite altre modalità (posta elettronica, app per dispositivi mobili e social network oppure, in assenza di mezzi elettronici, come copia cartacea nella propria agenzia).
In caso cambiassimo compagnia dobbiamo portare l’attestato di rischio?
Non è necessario inviare l’attestato alla nuova compagnia, poiché la stessa è tenuta ad acquisire il documento telematico prima di emettere una nuova polizza RC auto.
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